02 giugno 2007

Inquisizione e pedofilia: argomenti che hanno in comune i crimini del "santo" uffizio

Uno degli argomenti che maggiormente ho approfondito nelle mie letture è la storia della santa inquisizione. E l'ho fatto risalendo alle fonti originali come il "Malleus maleficarum" di Enrique Kramer e James Sprenger, nonché analizzando approfonditamente molti atti di processi inquisitori.
Ho pensato più volte di scrivere qualcosa di originale a riguardo, giusto a scopo divulgativo, affinché si sappia di cosa preti e papi si sono resi responsabili. Non l'ho mai fatto in quanto purtroppo non ho mai trovato il tempo. In compenso ho trovato on line qualcosa di simile a quello che avrei voluto scrivere. Cliccando qui potete visualizzare la pagina in questione.
Spero che la lettura possa contribuire ad allontanare dalla chiesa cattolica quanta più gente possibile. Già, la chiesa cattolica, associazione a delinquere che si è macchiata nei secoli di crimini atroci celati da mafiosa omertà imposta con il terrore.
Dopo aver accennato all'inquisizione vorrei dire due parole sulla pedofilia.
La chiesa cattolica che si è dimostrata covo di pedofili protetti dalle gerarchie vaticane; nel “Crimen Sollicitationis", documento segreto redatto nel marzo del 1962 dall’allora segretario del "santo uffizio" cardinale Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII (il papa "buono"), viene sancito il divieto di testimoniare in tribunali civili (pena la scomunica) per reati di abusi sessuali che avessero coinvolto religiosi:
"Quoniam vero quod in hisce causis tractandis maiorem in modum curari et observari debet illud est ut eadem secretissime peragantur et, postquam fuerint definitae et executioni iam tradite, perpetuo silentio premantur; omnes et singuli ad tribunal quomodocumque pertinentes vel propter eorum officum ad rerum notitiam admissi arctissimum secretum, quod secretum Sancti Officii communiter audit, in omnibus et cum omnibus, sub poena excommunicationis latae sententiae, ipso facto et absque alia declaratione incurrendae atque uni personae Summi Pontificis, ad exclusionem etiam Sacrae Poenitentiariae, reservatae, inviolabiliter servare tenentur."
Per chi non sapesse il latino:
"Poiché d'altronde le cose da trattare in questi procedimenti vanno affrontate con grandissima cura ed attenzione, si deve fare in modo che tali procedimenti siano svolti con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e irrogate le pene, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto; tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica"
Quel gentiluomo di Ratzinger è stato per decenni prefetto della "congregazione per la dottrina della fede", ovvero l'organo vaticano che si occupa di vigilare sulla purezza della dottrina della chiesa cattolica (che in realtà altro non è che il "santo uffizio" cambiato di nome, a sua volta erede della santa inquisizione!!!), e non solo ha avvallato e messo in pratica i contenuti del “Crimen Sollicitationis", ma ne è stato strenuo sostenitore. Ecco cosa scriveva ed inviava ai vescovi di tutto il mondo nel 2001:
"LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU' GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede,18 maggio 2001
Per l'applicazione della legge ecclesiastica, che all'art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio", era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l'esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica. Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare "i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti", per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere "a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche", poichè l'istruzione CRIMEN SOLLICITATIONIS finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici. Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l'hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell'infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela. I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
I delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'eucaristia, cioè:
l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale;
la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
la violazione diretta del sigillo sacramentale;
Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età. Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione. Ogni volta che l'ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un'indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a se la causa, comanda all'ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione. Si deve notare che l'azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età. Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l'istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede. Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio. Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger, prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario"
Da notare che per quell'ordine scritto diramato a tutti i vescovi assieme all'allora suo vice, cardinale TARCISIO BERTONE (oggi ancor più potente perchè scelto dal papa tedesco come nuovo Segretario di Stato, cioè ministro degli Esteri del Vaticano), RATZINGER nel 2005 è stato incriminato negli Stati Uniti per cospirazione contro la giustizia in un processo contro preti pedofili in quel di Houston, nel Texas. Per l'esattezza, presso la Corte distrettuale di Harris County figurano imputati il responsabile della diocesi di Galveston Houston, arcivescovo Joseph Fiorenza, i sacerdoti pedofili Juan Carlos Patino Arango e William Pickand, infine anche l'attuale pontefice. Questi è accusato di avere coscientemente coperto, quando era prefetto della congregazione per la dottrina della fede, i sacerdoti colpevoli di abusi sessuali su minori.
Penoso è poi stato il tentativo di Ratzinger, una volta diventato papa, di condannare la pedofilia... già, ha cercato di emendare le infami colpe sue e della chiesa, ma per fortuna la bomba ormai gli era scoppiata tra le mani.
Infine è doveroso sottolineare come il "sommo pontefice" che ha dato mandato di inviare la lettera di Ratzinger a tutti i vescovi del mondo, fosse Karol Wojtyla, il "santo subito".
IO LO URLO, A FRONTE DI QUESTA REALTÀ PER ME LA SCOMUNICA SAREBBE UN GRANDE ONORE!!! Magari scrivendo questo post me la sono guadagnata!!!
Se esite un Dio (cosa che non credo), che maledica Ratzinger, i preti e ancor di più coloro che li difendono e in qualche modo li hanno agevolati e li agevolano nel perpetrare i loro crimini. E tra questi vi sono anche numerosi politici nostrani.
Se Gesù tornasse sulla terra verrebbe un'altra volta crocifisso; ad inchiodarlo alla croce sarebbero i "suoi" ovvero preti vescovi è cardinali. E il papa se ne laverebbe le mani. Una storia già vista circa duemila anni fa...